Art. 5.
(Sanzioni).

      1. La violazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro e la distruzione dei prodotti.
      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
      3. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio equivalente competente per territorio.